Normativa
La definizione di oro da investimento viene data dall’articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7
Art. 1 (commercio dell’oro)
- Ai fini della presente legge con il termine “oro” si intende:
a) l’oro da investimento, intendendo per tale l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla commissione delle comunità europee ed annualmente pubblicato nella gazzetta ufficiale delle comunità europee, serie c, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla commissione delle comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;
b) il materiale d’oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.
2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l’obbligo di dichiarare l’operazione all’ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All’obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla banca d’Italia.
Grazie alla legge 7/2000, n. 7, il monopolio del mercato dell’oro da parte dell’ufficio italiano dei cambi è stato abolito ed i residenti italiani possono acquistare e vendere oro da investimento senza iva. L’acquisto e la vendita, se non svolte professionalmente, ma all’interno di una strategia di investimento/ protezione del patrimonio, sono libere. Eventuali cessioni, a norma dell’art. 1 comma 2 della legge 17.01.2000, n. 7 devono essere dichiarate alla unità di informazione finanziaria (uif ex uic) di banca d’italia. Non per altro la dizione “chiunque” indica che non si distingue tra operatori economici e privati, ma che qualsiasi operazione superiore ai 12.500,00 euro ha l’obbligo di dichiarazione.
L’obbligo di comunicazione scatta con atti dispositivi o di trasferimento di oro
Da e verso l’estero
commercio di oro nel territorio nazionale
altre operazioni in oro anche a titolo gratuito
In caso di mancata dichiarazione scattano le sanzioni previste dall’art. 4 della legge 17.01.2000, n. 7 ed in particolare il comma 2: “le violazioni dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato.” i termini e le modalità della dichiarazione sono stabiliti dal provvedimento uic 14.07.2000.